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Perché una legge sul consenso

Un punto di vista legale

La legge sul consenso avrebbe dovuto essere ratificata a febbraio, essendo stata fermata in Commissione Giustizia del Senato a causa di criticità, nonostante l’approvazione unanime dalla Camera il 19 novembre 2025.

Notizia di ieri: il DDL stralcia la parola consenso dall’articolo 609 bis.

Nella nuova proposta di riformulazione si legge che: la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostante del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.

Non entriamo nel merito dell’attuale discussione politica e vi lasciamo l’articolo che avevamo preparato in attesa della legge sul consenso per avere una prospettiva di quello che sarebbe potuta essere.


Questa legge è importante per completare un iter di contrasto alla violenza di genere già promossa nel Trattato internazionale, La convenzione di Istanbul, promosso dal consiglio d’Europa, firmato nel 2011 ed entrato in vigore in Italia dopo la ratifica del 2013.

Sul tema del consenso abbiamo chiesto un punto di vista legale ad una delle avvocate che si occupano di seguire il Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio.

Cosa cambia una legge sul consenso?

L’attuale ART. 609 bis prevede la reclusione da 6 a 12 anni per chiunque costringa qualcuno a compiere o subire atti sessuali, usando la violenza o la minaccia, o abusando della propria autorità.

È inoltre prevista la punizione anche per chi commette il reato abusando di condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima.

La proposta di legge, vorrebbe modificare il testo da: per chiunque costringa qualcuno a compiere o subire atti sessuali (…) in chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima (…), mantenendo tutte le altre ipotesi già previste dall’attuale art 609-bis.

La nozione di consenso tuttavia è presente da anni nell’interpretazione che i giudici danno all’articolo 609-bis del codice penale.

La giurisprudenza è già di fatto allineata alla realtà quotidiana delle persone, occorre solo formalizzare una nozione di consenso già acquisita.

Nei fatti i giudici considerano già violenza sessuale i casi in cui la vittima non ha dato il proprio consenso. Si tratta semplicemente di una cristallizzazione, di un’operazione che già la giurisprudenza ha fatto sua e che i giudici applicano.

Perché alcuni uomini sono preoccupati che questa legge possa essere usata contro di loro se sono innocenti?

Facciamo ordine.

Innanzi tutto è una notizia falsa quella che riguarda l’idea che gli uomini dovranno far firmare un modulo per ottenere il consenso prima di un rapporto sessuale.

Inoltre un principio cardine del nostro ordinamento è che l’onere probatorio, ovvero il principio secondo cui spetta a chi accusa dimostrare che il reato è stato commesso, non cambierà affatto con la nuova formulazione.

Anche con la nuova formulazione non sarà l’imputato a dover dimostrare di aver ottenuto il consenso, ma la vittima a dimostrare di non averlo concesso.

La prova del reato si fonda sulla base di quelle che sono le regole del processo penale, che dicono che la valutazione di un testimone va fatta in relazione alla valutazione della sua attendibilità intrinseca.

Quindi l’uomo non dovrà dimostrare nulla di più rispetto alla formulazione pregressa del reato.

La valutazione del giudice dovrà invece concentrarsi sulla testimonianza della vittima per cui non è obbligatorio trovare altri riscontri ma semplicemente utile al fine di valutare la sua attendibilità, (ad esempio, fotografie, messaggi, mail), ma semplicemente valutare la sua attendibilità. Per questo sono previste sezioni specializzate e magistrati formati espressamente nella materia.

L’attendibilità si basa sulla coerenza, nell’esposizione dei fatti, oltre ad eventuali riscontri esterni (interventi di polizia/carabinieri, referti di pronto soccorso, confidenze fatte ad amici e familiari, telefonate, mail, messaggi, etc.).

Qual è il modello di consenso a cui la legge si ispira?

Nel diritto penale, quando si parla di questo tema, sono messi a confronto tre modelli teorici:

  • Il modello consensuale puro (solo sì è sì) prevede che il reato di violenza sessuale sia commesso in assenza di un consenso valido espresso dalla vittima.
  • Il modello consensuale limitato (no è no) prevede che la vittima debba manifestare il proprio dissenso, quindi la volontà contraria all’atto sessuale.
  • Il modello vincolato, quello attualmente in vigore in Italia, che si concentra sulla costrizione o sulla minaccia per stabilire se è stata commessa una violenza sessuale, non sul consenso o dissenso esplicito.

Uno dei punti più delicati della proposta di legge sta nella difficoltà di dimostrare qualcosa che non c’è; il consenso è difficile da dimostrare perché nella maggior parte dei casi non ci sono registrazioni o testimoni, per cui risulta decisiva la valutazione che il giudice fa sull’attendibilità della vittima, cioè se è credibile o meno ciò che dice.

Attualmente la Camera ha proposto il modello consensuale puro.

Sarà quindi il Senato della Repubblica a stabilire quale orientamento seguire, ovvero se considerare violenza sessuale un rapporto consumato quando la vittima dichiara espressamente il suo no, ovvero in presenza dissenso, o quando la vittima semplicemente non si esprime a parole ovvero in assenza di un consenso.

Cosa cambia: cambierà la tecnica legislativa che impatterà certamente sulle applicazioni pratiche, anche in punto di prova, nel primo caso chiunque riceva attenzioni sessuali sgradite dovrà esprimere dissenso, nell’altro chi volesse intrattenere un rapporto sessuale dovrà constatare la presenza di un consenso pieno ed autentico.

Manca più un vuoto educativo o uno giuridico?

Posso rispondere per quanto riguarda l’aspetto legale, ovviamente, altri professionisti potranno intervenire sull’aspetto educativo.

La giurisprudenza infatti, per ragioni di giustizia e/o di interpretazione evolutiva della fattispecie, ha da tempo sconfinato rispetto alla lettura della legge.

Ecco perché si rende opportuno un intervento del Parlamento: si tratta di riaffermare la forza e i limiti del principio di legalità, adeguando il codice ai mutati valori della società in ordine al concetto di violenza sessuale e alla sfera degli atti sessuali illeciti e precisando quegli aspetti della disciplina che richiedono aggiornamenti.

La legge passerà o si aspetta che vi sia un ennesimo rinvio?

Il confronto sulla proposta di legge mostra come l’introduzione esplicita del consenso nel reato di violenza sessuale sia considerata da molti un passo necessario per allineare la normativa italiana agli standard internazionali e alla stessa evoluzione della giurisprudenza.

Allo stesso tempo, restano aperti alcuni nodi critici: dalla definizione precisa di che cosa debba intendersi per consenso, al rischio percepito di squilibri nell’onere della prova, fino alla necessità di calibrare meglio le pene e di scegliere un modello teorico chiaro cui ancorare la riforma.

Su questi aspetti si concentrerà il lavoro del Senato. In caso di modifiche, la proposta dovrà tornare alla Camera per l’approvazione definitiva.


Cose da ricordare

Link al post Instagram Libertà e consenso

Il consenso sessuale si riferisce ad attività di natura sessuale quali:

  • amplesso
  • toccare una persona con intenti sessuali
  • condividere immagini di natura sessuale
  • attività sessuali on-line e invio di messaggini di natura sessuale.

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